Statuto
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ART.  1

(Denominazione, sede, durata, territorio)

1 - E' costituita, ai sensi della legge 383/2000, l’associazione di promozione sociale e culturale FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI STORICI, denominata F.I.G.S. (di seguito Federazione), con il compito di riscoprire, ripristinare, mantenere, valorizzare  e tutelare le manifestazioni storiche, diffondere aspetti culturali e spettacolari legati al passato delle Città aderenti, operando su tutto il territorio nazionale, con facoltà di interagire a livello europeo aderendo alle associazioni di livello europeo.

 

2 - La Federazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente. Adotterà tutte le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie ne diventano parte integrante e sostanziale, per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

 

3 - La Federazione ha sede  in Firenze e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Nazionale. La sede potrà essere trasferita, sul territorio nazionale, con delibera della Assemblea Nazionale, su proposta del  Consiglio Nazionale.

 

4 - Il simbolo della Federazione è costituito da un impianto geometrico esterno, definito, nella parte superiore, da un'asta e, nella parte inferiore, da una frangia terminale che richiama il profilo delle merlature medievali (merli quadrati e "a coda di rondine" guelfi e ghibellini). Nella parte centrale è raffigurata una scena d'azione di un torneo cavalleresco. L'aspetto cromatico è costituito dal nero e dall'argento. Il simbolo è costituito dalla sigla F.I.G.S..

 

 

ART.  2

(Finalità)

1 - La Federazione è un’Associazione che non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di lucro, democraticità della struttura elettiva e gratuità delle cariche sociali.

 

La Federazione opera in maniera specifica nell’ambito delle manifestazioni storiche e culturali ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti tesi a valorizzare e qualificare le manifestazioni storiche, che costituiscono un fattore di identità per le comunità locali ed innescano forti dinamiche di socializzazione, solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio educative e culturali.

 

2 - La Federazione considera la Storia quale patrimonio collettivo e condiviso, una sorta di personalità collettiva che sente il bisogno di confrontarsi, verificarsi e sentirsi continuatrice della memoria. Di quella memoria storica che ricostruisce, riconquista il passato, lo ricrea e – se necessario – lo riplasma, in una continua correlazione con il “gioco”. Ovvero quei “giochi storici” e quelle manifestazioni che rievocano la Storia proponendo in modo fondato e credibile, avvenimenti, personaggi, mestieri artigianali, rituali civici - quali palii, quintane, giostre, tornei, gare e giochi in genere - del proprio passato.

 

3 - Lo spirito e la prassi della Federazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato la Federazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Per perseguire gli scopi sociali la Federazione in particolare si propone di:

- fare memoria del passato, riscoprendo in esso valori e motivazioni per la vita e la cultura di oggi;

- favorire attraverso il contatto con la storia la coesione delle coscienze;

- promuovere manifestazioni, convegni, conferenze e mostre;

- promuovere, curare, diffondere pubblicazioni saltuarie o periodiche con bollettini e/o annuari;

- costituire borse di studio per laureandi in materie storiche;

- incoraggiare lo studio e la ricerca storica, anche extrascolastica, degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado con la promozione di ricerche, mostre e convegni ed anche con assegnazione di premi;

- promuovere la ricerca del passato e delle radici storiche delle comunità, attraverso la promozione di eventi spettacolari centrati sulla rievocazione storica;

- aggregare Città italiane ;

- favorire gli scambi culturali;

- promuovere la creazione di organismi locali per lo sviluppo e la tutela di giochi e manifestazioni storiche;

- favorire la nascita delle Associazioni Regionali di giochi e manifestazioni storiche, secondo le modalità dell’apposito Regolamento attuativo, con le quali stabilire un rapporto partecipativo e territoriale privilegiato;

- sviluppare il senso dell'amicizia e della solidarietà.

 

4 - La Federazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti, aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

 

5 - La Federazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. La Federazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

 

 

ART.  3

(Componenti la Federazione)

1 - La Federazione è composta da Enti Pubblici, Fondazioni, Associazioni riconosciute e non riconosciute che gestiscono giochi e/o manifestazioni storiche da non meno di 5 (cinque) edizioni consecutive, che si riconoscano nel presente Statuto e che intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Tali associati sono di seguito chiamati “Organismi federati”.

 

2 - Possono inoltre essere nominati dei Soci onorari tra le persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera in favore della Federazione. I Soci onorari sono iscritti in apposito registro, non hanno diritto di voto e non sono soggetti al pagamento di quote.

 

3 - Gli Organismi federati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonchè le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell’Associazione.

 

4 - La qualità di Organismo federato si perde per:

- rinuncia o dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Nazionale; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;

- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Nazionale trascorsi due anni dal mancato versamento della quota sociale annuale;

- espulsione: il Consiglio Nazionale delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’Organismo federato interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

 

5 - Gli Organismi federati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

 

 

ART.  4

(Modalità per l'affiliazione)

1 - Per aderire alla Federazione è necessario inoltrare domanda al Consiglio Nazionale, per il tramite dell’Amministrazione Comunale di appartenenza, allegando alla domanda i documenti che attestino l'origine storica e quant'altro materiale illustrativo utile per la conoscenza del Gioco e/o Manifestazione storica. E’ necessario inoltre ospitare a proprie spese la Commissione Storico‑Consultiva, eventualmente inviata dal Consiglio Nazionale della Federazione a visionare la Manifestazione e, una volta iscritti, versare la quota di ingresso e la quota associativa.

 

2 - Il Consiglio Nazionale della F.I.G.S., esaminata la relazione della Commissione Storico‑Consultiva, decide sull’accoglimento della richiesta.

 

 

ART.  5

(Modalità di valutazione)

1 - I richiedenti l’adesione sono soggetti ad una scrupolosa ed accurata valutazione del loro Gioco e/o della loro Manifestazione storica da parte della Commissione storico-consultiva, considerando  l'origine storica, la correttezza espressiva dei costumi e degli altri aspetti rievocativi nonché la partecipazione popolare e di volontariato considerate importanti espressioni del radicamento territoriale.

Quindi la “rievocazione storica” quale attività che, attraverso iniziative di intrattenimento con personaggi in abiti storici appropriati ed allestimenti appositamente realizzati, intende operare un’afficace azione di promozione della conoscenza e cultura locale.

 

 

ART. 6

(Risorse economiche-patrimonio)

1 - Il patrimonio sociale indivisibile è costituito:

- dalla quota di prima iscrizione;

- dalle quote sociali;

- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);

- da contributi, donazioni, lasciti, successioni di terzi disposti a favore della Federazione per la sua attività statutaria;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

 

2 - E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili, avanzi di gestione o riserve.

 

3 ‑ In caso di scioglimento della Federazione, il suo patrimonio sarà devoluto secondo le modalità previste dal successivo Art. 21.

 

 

ART.  7

(Organi della Federazione)

1 ‑ Gli Organi della F.I.G.S. sono:

- L'Assemblea Nazionale degli Organi federati;

- Il Presidente;

- Il Consiglio Nazionale;

- Il Comitato Esecutivo;

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;

- Il Collegio dei Probiviri.

 

2 ‑ Tutte le cariche sono gratuite è ammesso il solo rimborso delle spese, documentate, sostenute per l’esercizio del mandato e per l’espletamento di incarichi e/o missioni, purchè preventivamente autorizzate, in base al relativo Regolamento, dal Presidente o dal Consiglio Nazionale

 

 

ART.  8

(L'Assemblea Nazionale)

1 ‑ L'Assemblea Nazionale è costituita da:

- n. 2 (due) rappresentanti con diritto di voto, per ogni Organismo federato. Ogni rappresentante può esprimere un solo voto; è ammessa la delega per un massimo di una ogni delegato;

- Soci onorari, senza diritto di voto, di cui all'Art. 3, punto 2.

 

2 – L’Assemblea Nazionale regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati. L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante. L’Assemblea Nazionale può essere ordinaria e straordinaria.

 

3 – Sono di competenza dell'Assemblea Nazionale ordinaria:

- l’ elezione del Presidente, che deve ottenere la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale quorum, si provvede ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 

- l’elezione del Consiglio Nazionale;

- l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti  e del Collegio dei Probiviri.

- l’ammissione delle Associazioni Regionali dei Giochi e/o Manifestazioni Storiche proposte dal Consiglio Nazionale;

- la determinazione della quota sociale annua proposta dal Consiglio Nazionale;

- l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio Consuntivo, proposto dal Consiglio Nazionale;

- la definizione degli indirizzi e delle linee generali per l'attività della F.I.G.S., su proposte del Consiglio Nazionale.

- ratifica le decisioni del Collegio dei Probiviri, per quanto di competenza.

 

4 – L’Assemblea Nazionale straordinaria ha il compito di:

- deliberare su eventuali ricorsi o su eventi di particolare gravità;

- deliberare sulle  modifiche dello Statuto;

- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione stessa.

 

 

ART.  9

(Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Nazionale)

1 - L’Assemblea Nazionale è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del Bilancio Preventivo; nella stessa seduta si darà luogo all'approvazione del Bilancio Consuntivo. L'Assemblea Nazionale dovrà svolgersi entro il mese di aprile di ogni anno.

 

2 - L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente con almeno 20 (venti) giorni di preavviso, mediante comunicazione scritta, spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite E-mail. In quest’ultimo caso avrà valore di ricezione, perché richiesto, il messaggio di avvenuta  lettura, restituito al mittente. La comunicazione conterrà l'indicazione del mese, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di eventuale seconda convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

 

3 - Il Presidente può convocare l'Assemblea Nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente provvede inoltre a convocare l'Assemblea Nazionale, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando ne faccia istanza almeno un terzo degli Organismi federati o la maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

 

4 - L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli Organismi federati, in regola con il pagamento della quota annuale, essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Segretario, su mandato del Presidente, constatare la regolarità delle deleghe e dei versamenti delle quote associative.

L'Assemblea Nazionale delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti.

Su particolari argomenti il Presidente può adottare la votazione segreta.

 

5 ‑ In seconda convocazione, da indirsi almeno 1 (uno) giorno successivo alla prima convocazione, l'Assemblea Nazionale è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

 

6 ‑ All'Assemblea Nazionale sono invitati, senza diritto di voto,  i Presidenti delle Associazioni Regionali riconosciute, e possono altresì  essere invitati, senza diritto di voto, cultori ed esperti delle materie connesse con le finalità e le iniziative della Federazione, rappresentanti di Enti nazionali e locali.

 

7 - L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza dal VicePresidente Vicario o, in assenza di quest’ultimo, dal Vicepresidente, o in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Nazionale designato dalla stessa Assemblea Nazionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della Federazione o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall’Assemblea Nazionale. I verbali dell’Assemblea Nazionale sono redatti dal Segretario della Federazione, firmati dallo stesso e dal Presidente e contengono il dispositivo di ogni delibera presa. Ogni Organismo federato ha diritto di consultare i verbali.

 

 

ART.  10

(Il Consiglio Nazionale)

1 ‑ Il Consiglio Nazionale resta in carica 5 (cinque) anni ed è costituito :

 

- dai Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale  per ogni Regione in numero di un Consigliere  ogni  5 Organismi federati (o frazione);

- dal Presidente, o suo Delegato, dell'Organismo federato che ospita gratuitamente la sede della 

Federazione, il quale riveste la carica di Vicepresidente della Federazione;

- dai Presidenti  delle Associazioni Regionali o loro Delegati,  riconosciute dalla Federazione;

- dal Presidente del Collegio dei Probiviri, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola.

Possono essere invitati a seguire i lavori del Consiglio Nazionale i Presidenti della Federazione che hanno terminato l’incarico.

 

2 ‑ Il Consiglio Nazionale, nella prima seduta convocata entro 20 (venti) giorni dalla data di elezione dal Presidente, nomina due Vicepresidenti – uno dei quali con funzioni  di vicario. Uno dei due Vicepresidenti è scelto con la disposizione del secondo punto comma 1 (uno) del presente articolo. Il Consiglio Nazionale  nella stessa seduta nomina il Segretario ed il Tesoriere i quali, su indicazione del Presidente, possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Nazionale. In tal caso non avranno diritto di voto,  ma facoltà di parola;

 

3 ‑ E' di competenza del Consiglio Nazionale:

- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della Federazione ed al compimento di tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto all'Assemblea dei Soci  e che non rientrino nelle competenze del Presidente;

- istituire al proprio interno il Comitato Esecutivo, al quale delegare funzioni operative.

- riferire annualmente all'Assemblea sulla propria attività, attuarne gli indirizzi generali e svolgere  azione propositiva e di impulso della stessa;

- predisporre il Bilancio consuntivo ed il Bilancio  preventivo da sottoporre alla approvazione della Assemblea Nazionale

- adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio, sottoponendole a ratifica  della prima successiva Assemblea dei Soci;

- tenere i contatti con gli Organismi federati;

- tenere i contatti con gli altri Organi dello Stato e della U.E.;

- nominare la Commissione Storico‑Consultiva;

- decidere, su proposta della Commissione Storico‑Consultiva l’ammissione di nuovi Organismi federati sentita l’Associazione regionale di competenza qualora costituita e riconosciuta;

- curare un archivio;

- stabilire la propria rappresentanza in seno alla Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations Historiques (C.E.F.M.H.), con ratifica nella prima Assemblea utile;

- invitare, in seno al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, cultori, esperti, rappresentanti di Enti  Nazionali e Locali;

- nominare Commissioni di Studio, Uffici di Staff e di coordinamento, Consulte;

- nominare i Soci onorari, di cui occorrerà tenere apposito registro, coloro che hanno rivestito cariche in seno alla Federazione per almeno due mandati, o abbiano ben meritato verso la F.I.G.S.;

- deferire i casi al Collegio dei Probiviri;

- ratificare le decisioni del Collegio dei Probiviri, per quanto di competenza.

 

ART. 11

(Funzionamento dei Consiglio Nazionale)

1 ‑ Il Consiglio Nazionale dura in carica 5 (cinque) anni . Almeno due mesi prima della scadenza del Consiglio Nazionale, il Presidente provvede alla redazione di una relazione sulla propria gestione e la trasmette al Consiglio Nazionale affinché lo stesso convochi l'Assemblea degli Organismi federati per la nomina.

 

2 ‑ Il Consiglio Nazionale si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità e comunque almeno una volta ogni tre mesi, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi componenti, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente dovrà convocare, in questo caso, il Consiglio entro 30 (trenta ) gg. dalla data di ricevimento della richiesta. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo raccomandata, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

3 ‑ La scelta degli argomenti, da porre all'Ordine del Giorno, spetta al Presidente. o su proposta dei richiedenti come previsto al punto precedente. Per la validità delle sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno di componenti; in seconda convocazione (da indirsi almeno un'ora dopo la prima convocazione), qualunque sia il numero dei presenti e comunque non inferiore ad 1/3 dei componenti il Consiglio Nazionale.

 

4 - Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti; le deliberazioni vincolano l’intero Consiglio.

 

5 ‑ Le dimissioni o la cessazione della carica di oltre la metà dei componenti del Consiglio Nazionale comportano la decadenza dell'intero Consiglio e del Presidente il quale deve convocare quanto prima l’Assemblea Nazionale per indire nuove ezioni. Nelle more delle nuove nomine, il Presidente e il Consiglio Nazionale potranno svolgere soltanto mansioni di ordinaria amministrazione da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio Nazionale.

 

6 - Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Il Consiglio Nazionale si pronuncia, sentite le eventuali controdeduzioni dell'interessato.

 

7 ‑ Qualora un Componente del Consiglio Nazionale si dimetta, cessi dall'ufficio per altra causa, non sia più riconosciuto come proprio rappresentante dall’ Organismo federato o sia cessata l’ iscrizione alla Federazione dell’ Organismo che lo ha espresso, il Consiglio stesso o chi lo ha nominato, provvede alla sua sostituzione, nominando il primo dei non eletti dell'Assemblea Nazionale o, in mancanza, con votazione dell’ Assemblea nella prima seduta utile.

 

8 ‑ Il Consiglio Nazionale ed il Presidente restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente.

 

 

ART.  12

(Comitato Esecutivo)

1 - Il Comitato Esecutivo  è composto da 5 (cinque) a 7 (sette)  Componenti, compreso il Presidente della Federazione.

 

2 - Il Comitato Esecutivo raccoglie le proposte delle Commissioni elaborando ipotesi di lavoro e/o progetti, ne valuta le possibilità di realizzazione e le sottopone all’approvazione del Consiglio Nazionale.

 

3 - Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente quando se ne ravvisa l’opportunità e svolge tutti gli incarichi e le funzioni operative delegate dal Consiglio Nazionale. Di ogni seduta è redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal Presidente. Se richiesti possono partecipare alle sedute il  Segretario ed il Tesoriere; in tal caso senza diritto di voto,  ma con facoltà di parola.

 

 

ART.  13

(Segretario e Tesoriere)

1 - Il Tesoriere ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili con i relativi bilanci preventivo e consuntivo. Le scritture contabili, i bilanci e le loro eventuali variazioni devono essere messe a disposizione dei Revisori dei Conti per le verifiche trimestrali.

 

2 - Il Segretario coadiuva il Presidente negli adempimenti di segreteria, redige i verbali delle riunioni e tiene in ordine i libri sociali.

 

 

ART.  14

(Compiti del Presidente)

1 - Il Presidente è eletto dall’Assemblea Nazionale e dura in carica cinque anni.

 

2 ‑ Il Presidente sovraintende all'andamento generale della Federazione, vigila sulle sue strutture e servizi, determina i criteri organizzativi che garantiscano alla Federazione efficienza, efficacia e funzionalità. Promuove e coordina l'attività dell'Assemblea Nazionale, del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale. Ha la rappresentanza processuale attiva e passiva ad ogni effetto di legge. In caso di assenza o di impedimento Il Presidente è sostituito, nell’ordine, dal Vicepresidente Vicario, dal Vicepresidente, dal Consigliere Anziano.

Per motivi di urgenza il Presidente può assumere tutti i provvedimenti che ritiene necessari, ancorché ricadenti nella competanza del Consiglio Nazionale, con obbligo di ratifica alla prima seduta utile dello stesso.

 

3 ‑ Il Presidente provvede inoltre:

- a convocare e presiedere l'Assemblea Nazionale,  il Comitato Esecutivo ed il Consiglio Nazionale ed eseguirne le rispettive deliberazioni;

- ad eseguire le decisioni adottate dal Consiglio Nazionale;

- a firmare gli atti relativi alla gestione della Federazione anche a mezzo di componenti il Consiglio Nazionale o il Comitato Esecutivo da lui delegati;

- ad esercitare, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, le azioni possessorie e cautelari nell'interesse della Federazione;

- a convocare il Collegio dei Probiviri su indicazione del Consiglio Nazionale per ogni controversia occorrente;

- a stipulare i contratti e le convenzioni deliberati dal Consiglio Nazionale;

 

 

ART.  15

(Commissione Storico‑Consultiva)

1 - La Commissione è composta da 5 (cinque) a 7 (sette) Componenti. Essi possono essere scelti anche al di fuori della Federazione, purché esperti nei vari settori delle rievocazioni storiche.

 

2 - La Commissione collabora alla realizzazione dei programmi approntati dal Consiglio Nazionale;  valuta gli Organismi che chiedono di iscriversi alla Federazione e relaziona in merito al Consiglio Nazionale, sentito il parere dell’Associazione regionale competente per territorio, qualora esistente e riconosciuta dalla Federazione. 

 

3 - I “Giochi Storici” e le “manifestazioni di rievocazione storica” presi in esame dalla Commissione Storica sono “manifestazioni rievocative”, ovvero manifestazioni storiche di tipo rievocativo nelle quali gli eventi rappresentati, per lo più di piazza, sono realizzati generalmente da Associazioni di Volontariato o Promozione Sociale ”no profit”, Pro Loco, Enti locali, basati sull’apporto fondamentale del volontariato, teso a promuovere, attraverso il coinvolgimento diretto di una grande parte di popolazione, il ricordo di un evento storico , di un personaggio, di un’epoca circoscritta, legati al proprio territorio.

 

4 - Il Segretario della Commissione, nominato tra i componenti della stessa, redige il verbale di seduta, sottoscritto dai presenti, da trasmettere al Consiglio Nazionale per i relativi adempimenti.

 

 

ART.  16

(Revisori dei Conti)

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) Componenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Resta in carica 5 (cinque) anni ed ha il compito di esaminare le scritture contabili, i bilanci della Federazione e redigere una relazione scritta da allegare ai Bilanci Consuntivi.

 

2 - I Revisori dei Conti  partecipano di diritto alle riunioni sia dell'Assemblea Nazionale sia del Consiglio Nazionale , senza diritto di voto, ma con facoltà di parola. Il Collegio indirizza al Presidente ed al Consiglio Nazionale le raccomandazioni che ritiene necessarie al buon andamento amministrativo.

 

3 - La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica od incarico all’interno della Federazione.

 

4 - Il Collegio dei Revisori si riunisce, almeno trimestralmente, per le verifiche contabili ed eventuali relativi adempimenti di legge

 

 

ART.  17

(Collegio dei Probiviri)

1 - Il Collegio dei Probiviri si compone di n. 3 (tre) componenti effettivi e di n. 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale per 5 (cinque). Nella prima seduta essi eleggono al loro interno il Presidente, il quale ha diritto di presenziare alle sedute del Consiglio Nazionale.

 

2 - Il Collegio è convocato dal suo Presidente,  su richiesta del Presidente della Federazione, con Ordine del Giorno specifico; delle sedute viene redatto e sottoscritto verbale da inviare al Consiglio Nazionale per i relativi adempimenti.

 

3 - Il Collegio dei Probiviri  svolge le seguenti funzioni:

- regola i conflitti di competenza fra i vari Organi  statutari;

- decide su impugnative degli Organismi federati contro gli Organi statutari in merito alla legittimità di atti e deliberazioni assunte;

- vigila sull'osservanza e sul rispetto dello Statuto e Regolamenti interni;

- decide sui ricorsi in generale.

 

4 - Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e devono essere prese entro 30 (trenta) giorni dal ricorso, che a sua volta non può essere proposto oltre 60 (sessanta) giorni dai fatti od eventi contestati.

 

5 - La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico all’interno della Federazione.

 

 

ART.  18

(Esercizio sociale)

1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio consuntivo deve essere presentato all’Assemblea per l’Approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

 

ART.19

(Regolamenti attuativi)

1 - Le modalità attuative del presente Statuto sono stabilite da appositi Regolamenti, approvati dagli Organismi statutari, nell’ambito delle proprie competenze.

 

 

ART.  20

(Modifiche dello Statuto)

1 - Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Nazionale Straordinaria con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione. E’ inoltre richiesto il preventivo parere favorevole del Consiglio Nazionale.

 

ART.  21

( Scioglimento - Liquidazione)

1 - Lo scioglimento della Federazione può essere richiesto da almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci componenti l’Assemblea Nazionale. L'Assemblea Nazionale Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti aventi diritto di voto.

 

2 - In caso di scioglimento il patrimonio della Federazione non potrà essere diviso tra gli Organismi federati, ma, su proposta del Consiglio Nazionale approvata dall’Assemblea Nazionale, sarà interamente devoluto ad altre associazioni operanti in identico od analogo settore.

 

3 - La deliberazione di scioglimento  deve contenere anche la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.

 

ART.  22

(Disposizioni di Legge)

1 - Per quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le norme di legge

 

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