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ART. 1
(Denominazione, sede, durata, territorio)
1 - E'
costituita, ai sensi della legge 383/2000,
l’associazione di promozione sociale e culturale
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCHI STORICI, denominata
F.I.G.S. (di seguito Federazione), con il compito di
riscoprire, ripristinare, mantenere, valorizzare e
tutelare le manifestazioni storiche, diffondere
aspetti culturali e spettacolari legati al passato
delle Città aderenti, operando su tutto il
territorio nazionale, con facoltà di interagire a
livello europeo aderendo alle associazioni di
livello europeo.
2 - La
Federazione è costituita nel rispetto delle norme
della Costituzione Italiana, del Codice Civile e
della legislazione vigente. Adotterà tutte le
procedure previste dalla normativa per l’ottenimento
della personalità giuridica ed il riconoscimento
d’ente morale. L’Associazione è disciplinata dal
presente Statuto e dai regolamenti che, approvati
secondo le norme statutarie ne diventano parte
integrante e sostanziale, per meglio regolamentare
specifici rapporti associativi o attività.
3 - La
Federazione ha sede in Firenze e potrà istituire o
chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre
città d’Italia o all’estero mediante delibera del
Consiglio Nazionale. La sede potrà essere
trasferita, sul territorio nazionale, con delibera
della Assemblea Nazionale, su proposta del
Consiglio Nazionale.
4 - Il
simbolo della Federazione è costituito da un
impianto geometrico esterno, definito, nella parte
superiore, da un'asta e, nella parte inferiore, da
una frangia terminale che richiama il profilo delle
merlature medievali (merli quadrati e "a coda di
rondine" guelfi e ghibellini). Nella parte centrale
è raffigurata una scena d'azione di un torneo
cavalleresco. L'aspetto cromatico è costituito dal
nero e dall'argento. Il simbolo è costituito dalla
sigla F.I.G.S..
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ART. 2
(Finalità)
1 - La
Federazione è un’Associazione che non ha fini di
lucro ed opera esclusivamente per fini di
solidarietà sociale. L’Associazione è apartitica e
si atterrà ai seguenti principi: assenza di lucro,
democraticità della struttura elettiva e gratuità
delle cariche sociali.
La
Federazione opera in maniera specifica nell’ambito
delle manifestazioni storiche e culturali ed ha per
scopo l’elaborazione, la promozione, la
realizzazione di progetti tesi a valorizzare e
qualificare le manifestazioni storiche, che
costituiscono un fattore di identità per le comunità
locali ed innescano forti dinamiche di
socializzazione, solidarietà sociale, tra cui
l’attuazione di iniziative socio educative e
culturali.
2 - La
Federazione considera la Storia quale patrimonio
collettivo e condiviso, una sorta di personalità
collettiva che sente il bisogno di confrontarsi,
verificarsi e sentirsi continuatrice della memoria.
Di quella memoria storica che ricostruisce,
riconquista il passato, lo ricrea e – se necessario
– lo riplasma, in una continua correlazione con il
“gioco”. Ovvero quei “giochi storici” e quelle
manifestazioni che rievocano la Storia proponendo in
modo fondato e credibile, avvenimenti, personaggi,
mestieri artigianali, rituali civici - quali palii,
quintane, giostre, tornei, gare e giochi in genere -
del proprio passato.
3 - Lo
spirito e la prassi della Federazione trovano
origine nel rispetto dei principi della Costituzione
Italiana che hanno ispirato la Federazione stessa e
si fondano sul pieno rispetto della dimensione
umana, culturale e spirituale della persona. Per
perseguire gli scopi sociali la Federazione in
particolare si propone di:
- fare
memoria del passato, riscoprendo in esso valori e
motivazioni per la vita e la cultura di oggi;
-
favorire attraverso il contatto con la storia la
coesione delle coscienze;
- promuovere manifestazioni, convegni, conferenze e
mostre;
- promuovere, curare, diffondere pubblicazioni
saltuarie o periodiche con bollettini e/o annuari;
- costituire borse di studio per laureandi in
materie storiche;
- incoraggiare lo studio e la ricerca storica, anche
extrascolastica, degli studenti delle scuole di ogni
ordine e grado con la promozione di ricerche, mostre
e convegni ed anche con assegnazione di premi;
- promuovere la ricerca del passato e delle radici
storiche delle comunità, attraverso la promozione di
eventi spettacolari centrati sulla rievocazione
storica;
- aggregare Città italiane ;
- favorire gli scambi culturali;
- promuovere la creazione di organismi locali per lo
sviluppo e la tutela di giochi e manifestazioni
storiche;
- favorire la nascita delle Associazioni Regionali
di giochi e manifestazioni storiche, secondo le
modalità dell’apposito Regolamento attuativo, con le
quali stabilire un rapporto partecipativo e
territoriale privilegiato;
- sviluppare il senso dell'amicizia e della
solidarietà.
4 - La
Federazione si avvale di ogni strumento utile al
raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare
della collaborazione con gli Enti locali, anche
attraverso la stipula di apposite convenzioni, della
partecipazione ad altre associazioni, società o
Enti, aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi
altra attività culturale o ricreativa e potrà
compiere qualsiasi operazione economica o
finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il
migliore raggiungimento dei propri fini.
5 - La
Federazione potrà, esclusivamente per scopo di
autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare
le attività marginali previste dalla legislazione
vigente. La Federazione è aperta a chiunque
condivida principi di solidarietà.
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ART. 3
(Componenti la Federazione)
1 - La
Federazione è composta da Enti Pubblici, Fondazioni,
Associazioni riconosciute e non riconosciute che
gestiscono giochi e/o manifestazioni storiche da non
meno di 5 (cinque) edizioni consecutive, che si
riconoscano nel presente Statuto e che intendano
collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Tali associati sono di seguito chiamati “Organismi
federati”.
2 -
Possono inoltre essere nominati dei Soci onorari tra le
persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito
particolari meriti per la loro opera in favore della
Federazione. I Soci onorari sono iscritti in apposito
registro, non hanno diritto di voto e non sono soggetti
al pagamento di quote.
3 - Gli
Organismi federati sono tenuti ad osservare le
disposizioni statutarie e regolamentari nonchè le
direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle
disposizioni medesime, sono emanate dagli organi
dell’Associazione.
4 - La
qualità di Organismo federato si perde per:
- rinuncia
o dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione
in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al
Consiglio Nazionale; tale recesso avrà decorrenza
immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della
quota sociale per l’anno in corso;
- mancato
pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su
decisione del Consiglio Nazionale trascorsi due anni dal
mancato versamento della quota sociale annuale;
-
espulsione: il Consiglio Nazionale delibera
l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e
sentito l’Organismo federato interessato, se possibile e
richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a
quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano
intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la
prosecuzione del rapporto associativo.
5 - Gli
Organismi federati che abbiano comunque cessato di
appartenere all’Associazione, non possono richiedere i
contributi versati e non hanno alcun diritto sul
patrimonio dell’Associazione stessa.
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ART. 4
(Modalità per l'affiliazione)
1 - Per
aderire alla Federazione è necessario inoltrare domanda
al Consiglio Nazionale, per il tramite
dell’Amministrazione Comunale di appartenenza, allegando
alla domanda i documenti che attestino l'origine storica
e quant'altro materiale illustrativo utile per la
conoscenza del Gioco e/o Manifestazione storica. E’
necessario inoltre ospitare a proprie spese la
Commissione Storico‑Consultiva, eventualmente inviata
dal Consiglio Nazionale della Federazione a visionare la
Manifestazione e, una volta iscritti, versare la quota
di ingresso e la quota associativa.
2 - Il
Consiglio Nazionale della F.I.G.S., esaminata la
relazione della Commissione Storico‑Consultiva, decide
sull’accoglimento della richiesta.
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ART. 5
(Modalità di valutazione)
1 - I
richiedenti l’adesione sono soggetti ad una scrupolosa
ed accurata valutazione del loro Gioco e/o della loro
Manifestazione storica da parte della Commissione
storico-consultiva, considerando l'origine storica, la
correttezza espressiva dei costumi e degli altri aspetti
rievocativi nonché la partecipazione popolare e di
volontariato considerate importanti espressioni del
radicamento territoriale.
Quindi la
“rievocazione storica” quale attività che, attraverso
iniziative di intrattenimento con personaggi in abiti
storici appropriati ed allestimenti appositamente
realizzati, intende operare un’afficace azione di
promozione della conoscenza e cultura locale.
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ART. 6
(Risorse economiche-patrimonio)
1 - Il
patrimonio sociale indivisibile è costituito:
- dalla
quota di prima iscrizione;
- dalle
quote sociali;
- da
eventuali proventi derivanti da attività associative
(manifestazioni e iniziative);
- da
contributi, donazioni, lasciti, successioni di terzi
disposti a favore della Federazione per la sua attività
statutaria;
- entrate
derivanti da attività commerciali e produttive
marginali;
- proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a
terzi.
2 - E’
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
eventuali utili, avanzi di gestione o riserve.
3 ‑ In
caso di scioglimento della Federazione, il suo
patrimonio sarà devoluto secondo le modalità previste
dal successivo Art. 21.
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ART. 7
(Organi
della Federazione)
1 ‑ Gli
Organi della F.I.G.S. sono:
- L'Assemblea Nazionale degli Organi federati;
- Il
Presidente;
- Il
Consiglio Nazionale;
- Il
Comitato Esecutivo;
- Il
Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il
Collegio dei Probiviri.
2 ‑ Tutte
le cariche sono gratuite è ammesso il solo rimborso
delle spese, documentate, sostenute per l’esercizio del
mandato e per l’espletamento di incarichi e/o missioni,
purchè preventivamente autorizzate, in base al relativo
Regolamento, dal Presidente o dal Consiglio Nazionale
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ART. 8
(L'Assemblea Nazionale)
1 ‑
L'Assemblea Nazionale è costituita da:
- n. 2
(due) rappresentanti con diritto di voto, per ogni
Organismo federato. Ogni rappresentante può esprimere un
solo voto; è ammessa la delega per un massimo di una
ogni delegato;
- Soci
onorari, senza diritto di voto, di cui all'Art. 3, punto
2.
2 –
L’Assemblea Nazionale regolarmente costituita,
rappresenta l’universalità degli associati e le sue
deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al
presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea Nazionale è il massimo organo deliberante.
L’Assemblea Nazionale può essere ordinaria e
straordinaria.
3 – Sono
di competenza dell'Assemblea Nazionale ordinaria:
- l’
elezione del Presidente, che deve ottenere la
maggioranza dei voti degli aventi diritto. Qualora
nessun candidato abbia ottenuto tale quorum, si provvede
ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- l’elezione del Consiglio Nazionale;
- l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del
Collegio dei Probiviri.
- l’ammissione delle Associazioni Regionali dei Giochi
e/o Manifestazioni Storiche proposte dal Consiglio
Nazionale;
- la
determinazione della quota sociale annua proposta dal
Consiglio Nazionale;
- l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Bilancio
Consuntivo, proposto dal Consiglio Nazionale;
- la
definizione degli indirizzi e delle linee generali per
l'attività della F.I.G.S., su proposte del Consiglio
Nazionale.
- ratifica
le decisioni del Collegio dei Probiviri, per quanto di
competenza.
4 –
L’Assemblea Nazionale straordinaria ha il compito di:
- deliberare su eventuali ricorsi o su eventi di
particolare gravità;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione
stessa.
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ART. 9
(Convocazione e funzionamento dell'Assemblea Nazionale)
1 -
L’Assemblea Nazionale è convocata presso la sede sociale
o altrove purchè nel territorio nazionale, almeno una
volta all'anno, per l'approvazione del Bilancio
Preventivo; nella stessa seduta si darà luogo
all'approvazione del Bilancio Consuntivo. L'Assemblea
Nazionale dovrà svolgersi entro il mese di aprile di
ogni anno.
2 -
L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente con
almeno 20 (venti) giorni di preavviso, mediante
comunicazione scritta, spedita con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, oppure tramite E-mail. In
quest’ultimo caso avrà valore di ricezione, perché
richiesto, il messaggio di avvenuta lettura, restituito
al mittente. La comunicazione conterrà l'indicazione del
mese, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima
che di eventuale seconda convocazione, nonché gli
argomenti da trattare.
3 - Il
Presidente può convocare l'Assemblea Nazionale ogni
qualvolta lo ritenga opportuno. Il Presidente provvede
inoltre a convocare l'Assemblea Nazionale, in un termine
non superiore a 20 (venti) giorni, quando ne faccia
istanza almeno un terzo degli Organismi federati o la
maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale,
inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.
4 -
L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima
convocazione con la partecipazione di almeno la metà più
uno degli Organismi federati, in regola con il pagamento
della quota annuale, essi possono farsi rappresentare da
altro socio mediante delega scritta; non è ammessa più
di una delega alla stessa persona. Spetta al Segretario,
su mandato del Presidente, constatare la regolarità
delle deleghe e dei versamenti delle quote associative.
L'Assemblea Nazionale delibera a votazione palese ed a
maggioranza dei votanti.
Su
particolari argomenti il Presidente può adottare la
votazione segreta.
5 ‑ In
seconda convocazione, da indirsi almeno 1 (uno) giorno
successivo alla prima convocazione, l'Assemblea
Nazionale è validamente costituita qualunque sia il
numero dei presenti.
6 ‑
All'Assemblea Nazionale sono invitati, senza diritto di
voto, i Presidenti delle Associazioni Regionali
riconosciute, e possono altresì essere invitati, senza
diritto di voto, cultori ed esperti delle materie
connesse con le finalità e le iniziative della
Federazione, rappresentanti di Enti nazionali e locali.
7 -
L’Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente della
Federazione o, in sua assenza dal VicePresidente Vicario
o, in assenza di quest’ultimo, dal Vicepresidente, o in
assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio
Nazionale designato dalla stessa Assemblea Nazionale. Le
funzioni di segretario sono svolte dal Segretario della
Federazione o, in caso di suo impedimento, da persona
nominata dall’Assemblea Nazionale. I verbali
dell’Assemblea Nazionale sono redatti dal Segretario
della Federazione, firmati dallo stesso e dal Presidente
e contengono il dispositivo di ogni delibera presa. Ogni
Organismo federato ha diritto di consultare i verbali.
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ART.
10
(Il
Consiglio Nazionale)
1 ‑ Il
Consiglio Nazionale resta in carica 5 (cinque) anni ed è
costituito :
- dai
Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale per ogni
Regione in numero di un Consigliere ogni 5 Organismi
federati (o frazione);
- dal
Presidente, o suo Delegato, dell'Organismo federato che
ospita gratuitamente la sede della
Federazione, il quale riveste la carica di
Vicepresidente della Federazione;
- dai
Presidenti delle Associazioni Regionali o loro
Delegati, riconosciute dalla Federazione;
- dal
Presidente del Collegio dei Probiviri, senza diritto di
voto, ma con facoltà di parola.
Possono
essere invitati a seguire i lavori del Consiglio
Nazionale i Presidenti della Federazione che hanno
terminato l’incarico.
2 ‑ Il
Consiglio Nazionale, nella prima seduta convocata entro
20 (venti) giorni dalla data di elezione dal Presidente,
nomina due Vicepresidenti – uno dei quali con funzioni
di vicario. Uno dei due Vicepresidenti è scelto con la
disposizione del secondo punto comma 1 (uno) del
presente articolo. Il Consiglio Nazionale nella stessa
seduta nomina il Segretario ed il Tesoriere i quali, su
indicazione del Presidente, possono essere scelti anche
al di fuori del Consiglio Nazionale. In tal caso non
avranno diritto di voto, ma facoltà di parola;
3 ‑ E' di
competenza del Consiglio Nazionale:
- provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria
della Federazione ed al compimento di tutti gli atti che
non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto
all'Assemblea dei Soci e che non rientrino nelle
competenze del Presidente;
- istituire al proprio interno il Comitato Esecutivo, al
quale delegare funzioni operative.
- riferire
annualmente all'Assemblea sulla propria attività,
attuarne gli indirizzi generali e svolgere azione
propositiva e di impulso della stessa;
- predisporre il Bilancio consuntivo ed il Bilancio
preventivo da sottoporre alla approvazione della
Assemblea Nazionale
- adottare
in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle
variazioni di Bilancio, sottoponendole a ratifica della
prima successiva Assemblea dei Soci;
- tenere i
contatti con gli Organismi federati;
- tenere i
contatti con gli altri Organi dello Stato e della U.E.;
- nominare
la Commissione Storico‑Consultiva;
- decidere, su proposta della Commissione
Storico‑Consultiva l’ammissione di nuovi Organismi
federati sentita l’Associazione regionale di competenza
qualora costituita e riconosciuta;
- curare
un archivio;
-
stabilire la propria rappresentanza in seno alla
Confédération Européenne des Fêtes et Manifestations
Historiques (C.E.F.M.H.), con ratifica nella prima
Assemblea utile;
- invitare, in seno al Consiglio Nazionale, senza
diritto di voto, cultori, esperti, rappresentanti di
Enti Nazionali e Locali;
- nominare
Commissioni di Studio, Uffici di Staff e di
coordinamento, Consulte;
- nominare
i Soci onorari, di cui occorrerà tenere apposito
registro, coloro che hanno rivestito cariche in seno
alla Federazione per almeno due mandati, o abbiano ben
meritato verso la F.I.G.S.;
- deferire
i casi al Collegio dei Probiviri;
- ratificare le decisioni del Collegio dei Probiviri,
per quanto di competenza.
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ART. 11
(Funzionamento dei Consiglio Nazionale)
1 ‑ Il
Consiglio Nazionale dura in carica 5 (cinque) anni .
Almeno due mesi prima della scadenza del Consiglio
Nazionale, il Presidente provvede alla redazione di una
relazione sulla propria gestione e la trasmette al
Consiglio Nazionale affinché lo stesso convochi
l'Assemblea degli Organismi federati per la nomina.
2 ‑ Il
Consiglio Nazionale si riunisce su invito del Presidente
ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità e comunque
almeno una volta ogni tre mesi, oppure quando ne
facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei suoi
componenti, oppure su richiesta del Collegio dei
Revisori dei Conti. Il Presidente dovrà convocare, in
questo caso, il Consiglio entro 30 (trenta ) gg. dalla
data di ricevimento della richiesta. La convocazione
della riunione può essere fatta a mezzo raccomandata, a
mezzo fax, posta elettronica e telegramma. L’avviso di
convocazione dovrà indicare gli argomenti posti
all’ordine del giorno.
3 ‑ La
scelta degli argomenti, da porre all'Ordine del Giorno,
spetta al Presidente. o su proposta dei richiedenti come
previsto al punto precedente. Per la validità delle
sedute è necessaria, in prima convocazione, la presenza
della metà più uno di componenti; in seconda
convocazione (da indirsi almeno un'ora dopo la prima
convocazione), qualunque sia il numero dei presenti e
comunque non inferiore ad 1/3 dei componenti il
Consiglio Nazionale.
4 - Il
Consiglio delibera a maggioranza dei voti; le
deliberazioni vincolano l’intero Consiglio.
5 ‑ Le
dimissioni o la cessazione della carica di oltre la metà
dei componenti del Consiglio Nazionale comportano la
decadenza dell'intero Consiglio e del Presidente il
quale deve convocare quanto prima l’Assemblea Nazionale
per indire nuove ezioni. Nelle more delle nuove nomine,
il Presidente e il Consiglio Nazionale potranno svolgere
soltanto mansioni di ordinaria amministrazione da
sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio Nazionale.
6 - Il
Consigliere che, senza giustificato motivo, non
interviene a tre sedute consecutive, decade dalla
carica. Il Consiglio Nazionale si pronuncia, sentite le
eventuali controdeduzioni dell'interessato.
7 ‑
Qualora un Componente del Consiglio Nazionale si
dimetta, cessi dall'ufficio per altra causa, non sia più
riconosciuto come proprio rappresentante dall’ Organismo
federato o sia cessata l’ iscrizione alla Federazione
dell’ Organismo che lo ha espresso, il Consiglio stesso
o chi lo ha nominato, provvede alla sua sostituzione,
nominando il primo dei non eletti dell'Assemblea
Nazionale o, in mancanza, con votazione dell’ Assemblea
nella prima seduta utile.
8 ‑ Il
Consiglio Nazionale ed il Presidente restano in carica
fino all'insediamento del nuovo Consiglio e del nuovo
Presidente.
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ART.
12
(Comitato Esecutivo)
1 - Il
Comitato Esecutivo è composto da 5 (cinque) a 7
(sette) Componenti, compreso il Presidente della
Federazione.
2 - Il
Comitato Esecutivo raccoglie le proposte delle
Commissioni elaborando ipotesi di lavoro e/o progetti,
ne valuta le possibilità di realizzazione e le sottopone
all’approvazione del Consiglio Nazionale.
3 - Il
Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente quando se
ne ravvisa l’opportunità e svolge tutti gli incarichi e
le funzioni operative delegate dal Consiglio Nazionale.
Di ogni seduta è redatto un verbale secondo le modalità
stabilite dal Presidente. Se richiesti possono
partecipare alle sedute il Segretario ed il Tesoriere;
in tal caso senza diritto di voto, ma con facoltà di
parola.
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ART.
13
(Segretario e Tesoriere)
1 - Il
Tesoriere ha il compito di tenere e aggiornare i libri
contabili con i relativi bilanci preventivo e
consuntivo. Le scritture contabili, i bilanci e le loro
eventuali variazioni devono essere messe a disposizione
dei Revisori dei Conti per le verifiche trimestrali.
2 - Il
Segretario coadiuva il Presidente negli adempimenti di
segreteria, redige i verbali delle riunioni e tiene in
ordine i libri sociali.
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ART.
14
(Compiti del Presidente)
1 - Il
Presidente è eletto dall’Assemblea Nazionale e dura in
carica cinque anni.
2 ‑ Il
Presidente sovraintende all'andamento generale della
Federazione, vigila sulle sue strutture e servizi,
determina i criteri organizzativi che garantiscano alla
Federazione efficienza, efficacia e funzionalità.
Promuove e coordina l'attività dell'Assemblea Nazionale,
del Comitato Esecutivo e del Consiglio Nazionale. Ha la
rappresentanza processuale attiva e passiva ad ogni
effetto di legge. In caso di assenza o di impedimento Il
Presidente è sostituito, nell’ordine, dal Vicepresidente
Vicario, dal Vicepresidente, dal Consigliere Anziano.
Per motivi
di urgenza il Presidente può assumere tutti i
provvedimenti che ritiene necessari, ancorché ricadenti
nella competanza del Consiglio Nazionale, con obbligo di
ratifica alla prima seduta utile dello stesso.
3 ‑ Il
Presidente provvede inoltre:
- a
convocare e presiedere l'Assemblea Nazionale, il
Comitato Esecutivo ed il Consiglio Nazionale ed
eseguirne le rispettive deliberazioni;
- ad
eseguire le decisioni adottate dal Consiglio Nazionale;
- a
firmare gli atti relativi alla gestione della
Federazione anche a mezzo di componenti il Consiglio
Nazionale o il Comitato Esecutivo da lui delegati;
- ad
esercitare, previa deliberazione del Consiglio
Nazionale, le azioni possessorie e cautelari
nell'interesse della Federazione;
- a
convocare il Collegio dei Probiviri su indicazione del
Consiglio Nazionale per ogni controversia occorrente;
- a
stipulare i contratti e le convenzioni deliberati dal
Consiglio Nazionale;
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ART.
15
(Commissione Storico‑Consultiva)
1 - La
Commissione è composta da 5 (cinque) a 7 (sette)
Componenti. Essi possono essere scelti anche al di fuori
della Federazione, purché esperti nei vari settori delle
rievocazioni storiche.
2 - La
Commissione collabora alla realizzazione dei programmi
approntati dal Consiglio Nazionale; valuta gli
Organismi che chiedono di iscriversi alla Federazione e
relaziona in merito al Consiglio Nazionale, sentito il
parere dell’Associazione regionale competente per
territorio, qualora esistente e riconosciuta dalla
Federazione.
3 - I
“Giochi Storici” e le “manifestazioni di rievocazione
storica” presi in esame dalla Commissione Storica sono
“manifestazioni rievocative”, ovvero manifestazioni
storiche di tipo rievocativo nelle quali gli eventi
rappresentati, per lo più di piazza, sono realizzati
generalmente da Associazioni di Volontariato o
Promozione Sociale ”no profit”, Pro Loco, Enti locali,
basati sull’apporto fondamentale del volontariato, teso
a promuovere, attraverso il coinvolgimento diretto di
una grande parte di popolazione, il ricordo di un evento
storico , di un personaggio, di un’epoca circoscritta,
legati al proprio territorio.
4 - Il
Segretario della Commissione, nominato tra i componenti
della stessa, redige il verbale di seduta, sottoscritto
dai presenti, da trasmettere al Consiglio Nazionale per
i relativi adempimenti.
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ART.
16
(Revisori dei Conti)
1 - Il
Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre)
Componenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Resta in
carica 5 (cinque) anni ed ha il compito di esaminare le
scritture contabili, i bilanci della Federazione e
redigere una relazione scritta da allegare ai Bilanci
Consuntivi.
2 - I
Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni
sia dell'Assemblea Nazionale sia del Consiglio Nazionale
, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola. Il
Collegio indirizza al Presidente ed al Consiglio
Nazionale le raccomandazioni che ritiene necessarie al
buon andamento amministrativo.
3 - La
carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra
carica od incarico all’interno della Federazione.
4 - Il
Collegio dei Revisori si riunisce, almeno
trimestralmente, per le verifiche contabili ed eventuali
relativi adempimenti di legge
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ART.
17
(Collegio dei Probiviri)
1 - Il
Collegio dei Probiviri si compone di n. 3 (tre)
componenti effettivi e di n. 2 (due) supplenti, eletti
dall'Assemblea Nazionale per 5 (cinque). Nella prima
seduta essi eleggono al loro interno il Presidente, il
quale ha diritto di presenziare alle sedute del
Consiglio Nazionale.
2 - Il
Collegio è convocato dal suo Presidente, su richiesta
del Presidente della Federazione, con Ordine del Giorno
specifico; delle sedute viene redatto e sottoscritto
verbale da inviare al Consiglio Nazionale per i relativi
adempimenti.
3 - Il
Collegio dei Probiviri svolge le seguenti funzioni:
- regola i
conflitti di competenza fra i vari Organi statutari;
- decide
su impugnative degli Organismi federati contro gli
Organi statutari in merito alla legittimità di atti e
deliberazioni assunte;
- vigila
sull'osservanza e sul rispetto dello Statuto e
Regolamenti interni;
- decide
sui ricorsi in generale.
4 - Le
deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono
inappellabili e devono essere prese entro 30 (trenta)
giorni dal ricorso, che a sua volta non può essere
proposto oltre 60 (sessanta) giorni dai fatti od eventi
contestati.
5 - La
carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra
carica o incarico all’interno della Federazione.
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ART.
18
(Esercizio sociale)
1 - Gli
esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno
ed il relativo bilancio consuntivo deve essere
presentato all’Assemblea per l’Approvazione entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
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ART.19
(Regolamenti attuativi)
1 - Le
modalità attuative del presente Statuto sono stabilite
da appositi Regolamenti, approvati dagli Organismi
statutari, nell’ambito delle proprie competenze.
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ART.
20
(Modifiche dello Statuto)
1 - Le
modifiche del presente Statuto sono deliberate
dall’Assemblea Nazionale Straordinaria con la presenza
di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti aventi
diritto al voto e con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda
convocazione. E’ inoltre richiesto il preventivo parere
favorevole del Consiglio Nazionale.
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ART.
21
(
Scioglimento - Liquidazione)
1 - Lo
scioglimento della Federazione può essere richiesto da
almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci componenti
l’Assemblea Nazionale. L'Assemblea Nazionale
Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno
i 2/3 (due terzi) dei componenti aventi diritto di voto.
2 - In
caso di scioglimento il patrimonio della Federazione non
potrà essere diviso tra gli Organismi federati, ma, su
proposta del Consiglio Nazionale approvata
dall’Assemblea Nazionale, sarà interamente devoluto ad
altre associazioni operanti in identico od analogo
settore.
3 - La
deliberazione di scioglimento deve contenere anche la
nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.
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ART.
22
(Disposizioni di Legge)
1 - Per
quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano
le norme di legge |
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